Informativa sulle sanzioni applicabili

INFORMATIVA SULLE SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI IRREGOLARITA’/MANCANZA DEL TITOLO DI VIAGGIO (L.R. n. 16/2014 e n. 10/2017)

Le Leggi Regionali n. 16 del 2014 e n. 10 del 2017 introducono diverse modifiche in merito alle sanzioni a carico dei viaggiatori privi di valido titolo di viaggio. Si riepilogano di seguito i punti salienti della nuova legge:

REGOLE GENERALI

Per viaggiare su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico occorre munirsi di un titolo di viaggio, convalidarlo all’inizio dello spostamento, conservarlo fino al termine del viaggio ed esibirlo su richiesta del personale incaricato alle verifiche

I titolari di abbonamenti elettronici, mensili ed annuali, devono convalidare il titolo ogni volta che accedono a un mezzo di trasporto pubblico; a coloro che non osservano quest’obbligo, è inflitta una sanzione fissa pari a 6,00 euro.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative, per gli utenti sprovvisti di valido titolo di viaggio, sono le seguenti: 

a. pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato e che, dichiaratamente, il viaggiatore intende ancora effettuare;

b. sanzione amministrativa pari a 100 volte la tariffa di cui al punto precedente, oltre eventuali spese di notifica.

Tali sanzioni si applicano anche ai viaggiatori titolari di abbonamento mensile o annuale che non siano in grado di esibirlo durante il controllo. Se il viaggiatore presenta l’abbonamento entro i successivi cinque giorni, purché lo stesso risulti regolarizzato/emesso prima dell’accertamento della violazione, la sanzione originaria viene ridotta a soli euro 6,00.

VERIFICA DEL TITOLO DI VIAGGIO

Tutti coloro che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico sono tenuti a munirsi di regolare titolo di viaggio, conservarlo per tutta la durata del viaggio e ad esibirlo ad ogni richiesta del personale di controlleria. 

Chiunque venga trovato sprovvisto del titolo di viaggio sarà considerato trasgressore ed incorrerà nell’applicazione della sanzione amministrativa. Tale trasgressore, se maggiorenne, è tenuto ad esibire un regolare documento di riconoscimento per agevolare la propria identificazione da parte del personale di controlleria.

APPLICABILITA’ DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

Il passeggero è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa quando:

1. non è in possesso del titolo di viaggio o è in possesso di titolo di viaggio aziendale per azienda diversa da quella utilizzata;

2. il titolo di viaggio non è stato obliterato o è stato obliterato in maniera irregolare;

3. la validità del titolo di viaggio è scaduta;

4. il titolo di viaggio non è valido nell’ambito del percorso effettuato dal cliente o, laddove è prescritto, il percorso non è stato indicato sul titolo;

5. il titolo di viaggio risulta alterato e/o contraffatto (abrasione rilevante, cancellazione cera, ecc.);

6. l’abbonamento non è accompagnato da un valido documento di riconoscimento o non è debitamente compilato in ogni sua parte laddove è prescritto;

7. non è in grado di esibire ai competenti uffici aziendali, laddove previsto, l’abbonamento personale valido o la tessera di riconoscimento entro il termine prescritto di tre giorni successivi alla data della contestazione o notifica del verbale.

COME PAGARE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il passeggero ha diritto al pagamento della sanzione in misura ridotta, versando, oltre al prezzo del titolo di viaggio evaso ed all’eventuali spese di notifica, una somma pari ad un terzo della sanzione amministrativa intera. Tale sanzione è ridotta ulteriormente del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

II pagamento dell’oblazione potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

1. all’atto della contestazione, ove previsto nelle mani dell’agente accertante, che rilascerà obbligatoriamente apposita ricevuta;

2. entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione, laddove prevista, del sommario processo verbale di accertamento della violazione:

2.1. a mezzo di c/c postale intestato all’Azienda che ha elevato il verbale, scrivendo nella causale il numero di serie e la data di elevazione dello stesso;

2.2. presso gli Uffici preposti dell’Azienda che ha elevato il verbale.

3. Nel caso in cui il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta non abbia avuto luogo nei termini di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, l’Azienda provvederà ad emettere ordinanza/ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa intera, comprensiva anche del costo del biglietto evaso e delle spese di accertamento e notifica. Il pagamento va effettuato entro 60 gg. dalla data di notificazione della ordinanza/ingiunzione stessa.

4. Qualora il trasgressore non dovesse effettuare neppure il pagamento della ordinanza/ingiunzione nei termini prescritti, l’Azienda procederà alla riscossione della somma dovuta attraverso l’iscrizione a ruolo con relativa emissione di cartella esattoriale. Quest’ultima viene trasmessa al Consorzio Nazionale dei Concessionari dell’esazione dei tributi che provvederà all’espletamento di tutte le procedure necessarie per la riscossione coatta, fino al pignoramento dei beni, se necessario.

Il trasgressore ha la facoltà, entro 30 giorni dalla data di consegna o di notificazione del processo verbale, di far pervenire, a mezzo servizio postale o mediante consegna a mano, una relazione scritta difensiva redatta su carta semplice o richiedere di essere sentito.

La contestazione della violazione commessa da minori o incapaci è notificata sempre al responsabile degli stessi, ai sensi dell’art. 40 della L.R. 30/1998.

L’utente che falsifichi i titoli di viaggio ovvero fornisca false dichiarazioni sulla propria identità è punito ai sensi di legge.

CHI PUO’ SANZIONARE

La verifica dei titoli di viaggio viene effettuata dal personale di verifica, cui è stata riconosciuta la qualifica di Agente di Polizia Amministrativa della Regione Campania. Ogni agente di Polizia Amministrativa è munito di una tessera di riconoscimento numerata. Nell’esercizio delle loro funzioni gli agenti accertatori sono Pubblici Ufficiali.

Sono abilitati a:

• richiedere l’esibizione di regolare titolo di viaggio

• richiedere il rilascio delle esatte generalità

• richiedere l’esibizione dei documenti di identificazione

• richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine in caso di mancata identificazione

• sequestrare titoli di viaggio scaduti, alterati, falsi o intestato a persona diversa dal possessore

• richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per far allontanare i viaggiatori che pregiudichino l’ordine o la sicurezza del servizio o che comunque rechino disturbo agli altri viaggiatori

NORMATIVA VIGENTE

L’attività di verifica dei titoli di viaggio è disciplinato dalla Legge n°689 del 24 novembre 1981 in materia di “Modifiche al sistema penale”, nonché dal Decreto Legislativo del 30/12/’99 n°507 in materia di depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della Legge 25.06.99 n°205. In ambito regionale vige il controllo e le sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono disciplinati dall’art. 40 L.R. 3/2002 come modificato dalla L.R. n. 16/2014.